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LEGGE REGIONALE 4 APRILE
2001
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normativa in formato PDF
“DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI BED AND BREAKFAST ”
ARTICOLO 1
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
1. Costituisce attività ricettiva di “Bed and Breakfast ”
l’offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con
carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare
che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della
propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un
massimo di sei ospiti.
2. L’attività di cui al comma 1 deve assicurare i seguenti
servizi
minimi:
a) fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con
quello
dell’abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno;
b) requisiti dimensionali minimi per camera, come segue:
- 9,00 mq per un posto letto;
- 12,00 mq per due posti letto;
- 18,00 mq per tre posti letto;
- 24,00 mq per quattro posti letto;
c) pulizia quotidiana dei locali;
d) cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a
settimana o a cambio del cliente;
e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda,
riscaldamento;
f) cibi e bevande confezionate per la prima colazione.
3. I locali destinati all’attività di "Bed and
Breakfast" devono
possedere le caratteristiche strutturali ed igienico – edilizie,
previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico –
edilizio comunale, nonché l'adeguamento alle normative di
sicurezza vigenti.
4. Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta
giorni consecutivi.
5. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non
costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile e
comporta, per i proprietari o i possessori dell’abitazione,
l’obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa.
ARTICOLO 2
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
1. L'attività di cui all'articolo 1 può essere intrapresa previa
domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio
dell'attività, da inviare
al Comune per richiedere l'autorizzazione all'inizio dell'attività
e da cui risulta:
a) le generalità complete dell’interessato e l’ubicazione
dell’immobile;
b) planimetria dell’immobile con l’indicazione dell’uso cui
sono
destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto all’albo
e
accompagnata dal certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva;
c) certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonchè
autodichiarazione dell’interessato che nei propri confronti non
sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e
indicate nell’allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994,
n. 490.
2. Il Comune provvede, entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo ai fini
della conferma dell’idoneità all’esercizio dell’attività,
tenendo conto che:
a) sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli
eventuali
rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S.
approvato
con R.D.L. 18 giugno 1931, n.773;
b) sussistano i requisiti igienico – sanitari, antinfortunistici
ed
antincendio previsti dalle norme vigenti.
ARTICOLO 3
RINNOVI E DICHIARAZIONI ANNUALI
1.L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1 si
rinnova annualmente su comunicazione dell’interessato, con la
quale dichiara la persistenza dei requisiti di cui all’articolo
2.
ARTICOLO 4
DIFFIDA, SOSPENSIONE, INTERDIZIONE E RINUNZIA
1. L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1 può
essere interdetto dal Comune in ogni tempo, venendo meno alcuno
dei requisiti per il rilascio di cui all’articolo 2, o per
motivi di pubblica sicurezza.
2. Il Comune, previa diffida, può sospendere temporaneamente
l’attività di cui all’articolo 1, quando, con adeguata
motivazione, non ritiene necessaria l’irrogazione
dell’interdizione di cui al comma 1.
3.Il titolare dell’attività di cui all’articolo 1 che intende
procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione della
stessa deve darne preventivo e, qualora ciò non fosse possibile,
contestuale avviso al Comune.
4.Il periodo di sospensione volontaria dell’attività non può
essere superiore a sei mesi, decorso tale termine, si presume la
rinuncia dell’interessato a svolgere l’attività di cui
all’articolo 1.
ARTICOLO 5
COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
1.Il Comune dà immediata comunicazione dell’inizio dell'attività
di cui all’articolo 1 all’Assessorato regionale competente.
2. L'Assessorato regionale competente, sulla scorta delle
comunicazioni di cui al comma precedente, provvede periodicamente
ad elaborare ed aggiornare l'albo delle attività di "Bed and
Breakfast".
ARTICOLO 6
OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
1.E’ fatto obbligo ai titolari dell’attività di cui
all’articolo 1 di esporre,nei locali adibiti all’esercizio di
"Bed and Breakfast", in luogo ben
visibile,l'autorizzazione di inizio dell'attività e la tabella
indicante le tariffe praticate.
ARTICOLO 7
FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO
1.Fermo restando le competenze dell'Autorità di pubblica
sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo
sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono
esercitate dal Comune.
ARTICOLO 8
CLASSIFICAZIONE
1.Gli esercizi dell’attività di cui all’articolo 1 sono
classificati in
un’unica categoria.
ARTICOLO 9
OSSERVANZA DI NORME STATALI E REGIONALI
1. I titolari dell’attività di cui all’articolo1 sono tenuti
ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative
alla denuncia delle persone alloggiate.
2. I titolari dell’attività di cui all’articolo 1 sono tenuti
a comunicare, ogni quattro mesi, all’Ente Provinciale per il
turismo i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici.
3. I Comuni provvedono a stilare ogni anno un elenco nominativo e
di consistenza ricettiva degli esercizi di "Bed and
Breakfast", di cui all’articolo 1 e ne danno comunicazione
all’Assessorato regionale competente, alla
Provincia ed all’Ente Provinciale per il Turismo.
ARTICOLO 10
SANZIONI
1 .Chiunque fa funzionare uno degli esercizi di "Bed and
Breakfast", di cui all’articolo 1, senza gli adempimenti di
cui all’articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento della somma da lire 3.000.000 a lire 8.000.000.
2. L’omessa esposizione della tabella indicante le tariffe
praticate, di cui all’articolo 6, comporta la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire
900.000.
3. L’applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta
la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire
500.000 a lire 2.000.000.
4. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la
sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000
a lire 2.000.000.
5. In ogni caso di recidiva le sanzioni previste ai commi
precedenti sono
raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione
della attività o all’interdizione della stessa.
ARTICOLO 11
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IRROGAZIONI DELLE SANZIONI
1. L’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle
sanzioni, di cui alla presente legge, sono effettuati secondo le
procedure di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n.13.
2. I proventi delle sanzioni, previste dall’articolo 10, sono
devolute al Comune nel cui territorio è stata accertata la
violazione. L’Amministrazione Comunale li incamera quale
provvista di mezzi finanziari per far fronte alle attribuzioni ad
essa conferite con la presente legge.
ARTICOLO 12
NORMA FINALE
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma
dell’articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il
giorno successivo a quello delle sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
CONSIGLI
UTILI SU COME INIZIARE UN'ATTIVITA' DI BED&BREAKFAST
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